Descrizione
Si informano gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.I suddetti elettori devono far pervenire, in un periodo compreso tra il giorno 03 gennaio al giorno 23 gennaio 2023, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa e un recapito telefonico; tale dichiarazione deve essere corredata di copia del documento di riconoscimento, di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria di cui al punto b);b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.vedi manifesto e modello istanza in calce